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Facoltà di : MEDICINA E CHIRURGIA

Neurochirurgia

Roma

Anno Accademico
2023/2024
Lingua
Italiano
Area Tematica
Sanitaria medica

Servizi per gli specializzandi e F.A.Q.

Supporto completo e personalizzato durante il percorso di specializzazione. Scopri i nostri servizi progettati per soddisfare le tue esigenze specifiche e sfoglia le FAQ per risolvere ogni dubbio e chiarire ogni dettaglio.

 

Servizi per gli studenti specializzandi

Il Badge è il documento di riconoscimento all’interno della struttura universitaria ed è obbligatorio per tutti coloro che sono presenti nella struttura sanitaria. Utile per accedere a molti servizi e per accedere ai reparti operatori, è rilasciato dall'Unità organizzativa master, dottorati e corsi specializzanti dopo l’immatricolazione.
Al termine della specializzazione deve essere riconsegnato all'Unità organizzativa master, dottorati e corsi specializzanti.

E' possibile tramite il servizio I-CATT effettuare le seguenti operazioni:

  • Controllo posizione economica
  • Controllo posizione amministrativa
  • Controllo esami sostenuti
  • Autocertificazione dell'iscrizione precompilata
  • Inserimento del titolo della tesi di diploma finale

Accesso alle mense della Facoltà e del Policlinico a tariffa agevolata negli orari prestabiliti.
Per ottenere l’agevolazione è necessario iscriversi annualmente ai servizi erogati dall'EDUCATT.

La sede è presso il Campus Universitario - Collegio Nuovo Joanneum
Largo F. Vito, 1 00168 - Roma
Tel. 06.3050120 - Fax 06.30155708
Sito web https://educatt.unicatt.it/
Email: iinfo.rm.dsu@educatt.it

L’importo del pasto è detratto dal badge pre-caricato presso le casse automatiche situate davanti l’entrata della mensa al 1° piano del Policlinico “A. Gemelli” e nell’atrio degli Istituti Biologici.
Nel caso di mancata iscrizione ai Servizi EDUCATT, è comunque possibile accedere al servizio mensa a prezzo pieno.

Gli specializzandi possono usufruire del servizio camici che consiste nella dotazione di un camice a cura del Servizio Guardaroba, che ne effettua la sostituzione e manutenzione (lavaggio e stiratura). Il servizio è gratuito.
Il Servizio guardaroba tramite il distributore automatico consegna i camici a "taglia" con la dicitura esterna Specializzando - Medico chirurgo - Odontoiatra e consente la consegna ed il ritiro degli stessi tutti i giorni h 24.

F.A.Q. - domande frequenti

Che cosa devo fare dopo l'immatricolazione?
Dopo l'immatricolazione l’ufficio provvede alla stampa dei contratti di formazione specialistica ed alla stampa dei badge per i vincitori del concorso. Una volta pronti, riceverai un’email di convocazione per la firma del contratto ed il ritiro del badge.


Sono iscritto/a alla Scuola, come faccio a richiedere un certificato?
La segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione rilascia certificati

  • Uso Italia; due marche da bollo da 16 euro, (una per il certificato e una per la richiesta);
    Attestazione tasse versate nell’anno solare: una marca da bollo da 2 euro;
  • Uso Estero:
    per gli iscritti:una marca da bollo di 16 euro;
    per coloro che hanno già terminato il percorso formativo: una marca da bollo da 16 euro e bollettino Mav di 10 euro.

NB si ricorda che l’Ospedale Bambino Gesù rientra nella categoria uso estero.
Alle Pubbliche Amministrazioni non si possono fornire certificati ma autodichiarazioni secondo qualsiasi modello disponibile on line.


Cosa posso fare su Icatt?
Dalla pagina personale Icatt è possibile:

  • Scaricare i bollettini delle tasse universitarie: sezione segreteria on line - riepilogo contributi. Cliccando sul numero di fattura è possibile visionare e scaricare il Mav.
    Inserimento domanda tesi dalla sezione segreteria on line. L’inserimento della domanda può essere fatto entro una settimana prima dell’appello, mentre il file della tesi potrà essere caricato entro tre giorni prima. Nella domanda on line dovrà essere indicato il titolo della tesi, relatore e correlatore. In caso di correlatore esterno è necessario comunicare nome, cognome e codice fiscale in modo da inserirlo nel sistema.

Come imposto il pincode su Intranet (portale da www.unicatt.it)?
Al primo accesso su Intranet per scaricare documenti o impostare le coordinate bancarie viene richiesto un pincode di sicurezza. Per impostarlo si possono inserire i numeri da 1 a 6 e procedere con l’inserimento di un codice personalizzato sempre di 6 cifre. Si raccomanda di annotarlo per le future operazioni.

Dove trovo i miei cedolini e il cud?
Dal sito www.unicatt.it in fondo alla pagina è possibile accedere a Intranet con le credenziali icatt (nome.cognome01 o 02 e password). Nella sezione Sportello Virtuale in alto a sinistra è possibile consultare documenti personali quali cedolini e cud. Per visualizzare e scaricare è necessario impostare un pincode di sicurezza: al primo accesso è possibile inserire i numeri da 1 a 6 e procedere con la scelta di un codice personalizzato sempre di 6 cifre. NB Si raccomanda di conservare il pincode per poter accedere alla documentazione in qualsiasi momento.

Devo comunicare le mie nuove coordinate bancarie (IBAN) ?
Per modificare l’iban è necessario accedere su Intranet-Zucchetti dal sito www.unicatt.it .Nella sezione sportello virtuale è possibile cliccare sul tasto coordinate bancarie. Per modificarle è richiesto l’inserimento del pincode.

Come faccio se ho dimenticato il mio pincode
In caso di smarrimento del pincode è necessario mandare una email all’indirizzo segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it chiedendo l’azzeramento del pincode. Riceverete una comunicazione non appena sarà possibile impostarne uno nuovo

Badge
Il Badge è il documento di riconoscimento all’interno della struttura universitaria ed è obbligatorio per tutti coloro che sono presenti nella struttura sanitaria. Utile per accedere a molti servizi e per accedere ai reparti operatori, è rilasciato dall’Ufficio Master, Dottorati e Corsi. Al termine della specializzazione deve essere riconsegnato allo stesso ufficio.
In caso di Rinuncia al corso dovrà essere restituito contestualmente alla consegna del modulo di rinuncia che ha effetto immediato.

Ho smarrito il mio badge / Il badge non funziona
Nel caso di smarrimento del badge è necessario fare denuncia presso le autorità competenti (carabinieri) e mettersi in contatto con la segreteria per farsi rilasciare un nuovo badge.
Per il rilascio del nuovo badge (in caso di smarrimento) è richiesto un contributo per il duplicato (bollettino di 30,00 euro). In caso di badge danneggiato è invece necessario portarlo in segreteria e richiederne la sostituzione.
NB in caso di badge danneggiato la mancata restituzione comporterà il pagamento del bollettino di 30 euro.

Dove posso caricare sul badge il credito per la mensa?
Per il credito mensa contattare il servizio educatt a questo link

Quali sono i riferimenti normativi regolano la formazione dei medici specializzandi?

Qual è l’impegno orario previsto per gli specializzandi medici?

Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D. Lgs.368/99 “Per la durata della  formazione  a  tempo  pieno  al  medico  è  inibito  l'esercizio  di  attività  libero-professionale  all'esterno  delle  strutture  assistenziali  in  cui  si  effettua  la  formazione  ed  ogni  rapporto convenzionale  o  precario  con  il  servizio  sanitario  nazionale  o  enti  e  istituzioni  pubbliche  e  private. L'impegno richiesto per la  formazione  specialistica  è  pari  a  quello  previsto  per  il  personale  medico  del Servizio  sanitario  nazionale  a  tempo  pieno,  assicurando  la  facoltà  dell'esercizio  della  libera  professione intramuraria.

Inoltre secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione della Facolta di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, art 28 “[…] L’impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a tempo pieno e comprende le attività assistenziali, di didattica frontale, di studio e di ricerca scientifica, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 e successive modifiche e integrazioni. “Complessivamente 38 ore settimanali.

Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?

Al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo (parte fissa e parte variabile). Tale trattamento viene corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati al primo giorno lavorativo del mese successivo ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il contratto prevede contributi previdenziali?

La Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.

Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di:

  • iscrizione;
  • ripartizione del contributo;
  • versamento e denuncia;
  • aliquote di finanziamento, massimale e accredito contributivo.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’INPS ( Nuovo Portale Inps)

Al momento della stipula del contratto di formazione specialistica del primo anno il medico in formazione specialistica dovrà aprire presso l’INPS la sua posizione in qualità di lavoratore parasubordinato (Gestione separata). La domanda di iscrizione potrà essere presentata:  tramite il sito www.inps.it , cliccando su servizi online o direttamente agli sportelli dell'INPS utilizzando i moduli in distribuzione presso tutte le sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività ed i dati del committente.

Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione?

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs.368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?

Secondo quanto stabilito all’art. 37, comma 5 del D. Lgs 368/99, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  • a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  • b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  • c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
  • d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione”

È possibile sospendere il corso di specializzazione?

È possibile sospendere il corso di specializzazione solamente per periodi di malattia, maternità o congedo parentale, secondo quanto previsto all’art. 40 co 3 D.Lgs 368/99.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA

 

Cosa prevede il contratto sulle assenze per maternità?

Il periodo di congedo di maternità, normalmente intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto.

Le specializzande hanno la facoltà di astenersi dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi al parto (previa certificazione del medico competente che non arreca pregiudizio alla salute della donna o del nascituro).

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Finanziaria 2019) all’art.1, comma 485, amplia tale facoltà dando la possibilità di poter protrarre il periodo di formazione per tutti i mesi della gravidanza e di astenervisi esclusivamente dopo il parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.  

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Iter Sospensione per gravidanza

Inizialmente si dovrà comunicare lo stato di gravidanza al Direttore della Scuola che dovrà adibire la specializzanda a mansioni non pericolose per la salute della mamma e per quella del nascituro senza, al tempo stesso, pregiudicare la formazione.

Nel caso in cui, durante la gravidanza dovessero emergere:

  • complicanze di gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
  • impossibilità di spostare il medico in formazioni ad altre attività (artt. 7 e 12 del D.Lgs. 151/2001)

si rende necessario attivare il percorso di interdizione anticipata presso gli organi competenti (Direzione territoriale del lavoro o ASL – ai sensi dell'art. 15 D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012).

Se ritenuto opportuno, a seguito dei relative accertamenti, viene disposta un’interdizione anticipate rispetto al normale periodo di astenzione obbligatoria elencati precedentemente (due mesi prima del parto).

L’astensione per maternità è obbligatoria per legge, nel corso del sesto mese di gravidanza bisogna presentare un’istanza alla Segreteria Scuole di specializzazione indicando i periodi di astensione (due mesi prima e tre dopo la data presunta del parto) allegando la certificazione di un medico specialista di una struttura pubblica che attesta il tuo stato con la data presunta del parto.

Se viceversa si volesse usufruire della formula un mese prima e quattro dopo la data presunta del parto, nell’istanza alla Segreteria bisogna allegare:

  • certificato di un ginecologo di una struttura pubblica che attesti, oltre allo stato di gravidanza, che non ci sono rischi di salute per la madre e per il nascituro al prosieguo dell’attività
  • certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (rilasciata dalla sorveglianza sanitaria)

Cosa prevede il contratto sulle assenze per malattia?

Secondo il D.Lgs.368/99 art. 40 co 3, “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua  durata,  il  medico  in  formazione  specialistica  è  tenuto  ad avvisare immediatamente la Direzione della scuola e a presentare alla medesima, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico.

Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico  limitatamente  ad  un  periodo  di  tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. Nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

A chi devo comunicare le sospensioni per malattia superiore ai 40 giorni?

Si deve inviare un’email segreteria Scuole di specializzazione compilando il modulo sospensione della frequenza specialistica  entro due giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi.

Lo specializzando medico ha le ferie?

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico”.

Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico.

Quali sono le attività che posso effettuare al di fuori della specializzazione?

ll D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.

Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 [finanziaria 2002] art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.

Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:

  •  sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Posso effettuare dei periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa?

L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.

Secondo il  D.I. n. 402/2017, Allegato 1 articolo 1.2 “[…] al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesii.”

È dunque possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all’estero presso strutture non inserite nella rete formativa, in conformità al programma formativo personale del medico in formazione specialistica.

È necessario richiedere al Direttore, con domanda corredata da un “progetto formativo” redatto su apposito modulo, di frequentare istituzioni italiane o straniere esterne alla rete formativa della scuola per non più di 18 mesi in tutto il corso degli studi, al fine di acquisire particolari esperienze o metodiche.  La richiesta è approvata dal Consiglio della scuola, previa verifica che le strutture prescelte possiedano requisiti tali da non pregiudicare la formazione di base del medico in formazione specialistica.

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni a terzi connessi all'attività assistenziale svolta dal medico  in  formazione  specialistica  presso  la  struttura esterna, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999, è a carico della struttura medesima o, in caso di non accettazione della stessa, è a carico del medico in formazione specialistica.

Posso effettuare prestazioni occasionali ?

No, se inerenti la propria professione.

Le prestazioni occasionali sono regolamentate dal D.Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare “prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”(art. 61 comma 2).

I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Secondo il summenzionato comma 3 dell’art. 61 D. Lgs. 276/2003  “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali […]”.

Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso come prestazione occasionale.

La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5 “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  1. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  2. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  3. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
  4. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.”

Posso avere la partita IVA?

È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica)

Ho già conseguito una specializzazione medica, posso partecipare al concorso per conseguirne un’altra?

Si. Attualmente non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire. Puoi comunque accertarti o meno della possibilità nel momento in cui esce il bando di concorso

È possibile frequentare contemporaneamente la scuola di specializzazione e un altro corso di studi?

Come stabilito all’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, è vietata la contemporanea iscrizione a due corsi universitari. Dunque vi è incompatibilità tra la frequenza della scuola e i seguenti corsi:

  • altra Scuola di Specializzazione
  • Corso di laurea di qualunque ordinamento e livello
  • Dottorato di ricerca ad eccezione dei titolari di contratto di formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di una scuola di Specializzazione medica
  • Master (di I o II livello)