Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recependo le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE ha introdotto una disciplina organica delle procedure di affidamento delle concessioni amministrative, distinguendo tale istituto dai contratti pubblici di appalto.
La concessione amministrativa è un rapporto contrattuale che può avere ad oggetto l’esecuzione di lavori o l’acquisizione di servizi pubblici assimilabile all’appalto, ma dal quale si distingue per la differente ripartizione del rischio operativo connesso all’esercizio dell’attività in questione. Nella concessione il rischio operativo viene infatti assunto dal concessionario, che trae il suo vantaggio economico dalla gestione dell’opera realizzata o del servizio, eventualmente accompagnati da un prezzo, che non deve tuttavia eliminare l’effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.
Allo stesso tempo la disciplina richiede che tale assunzione di rischio avvenga sul presupposto dell’esistenza di un equilibrio economico finanziario, ovvero della capacità dell’attività oggetto della concessione di essere redditizia nell’arco temporale previsto dal contratto e di garantire il rimborso del finanziamento.
Tali presupposti e condizioni presuppongono l’acquisizione di specifiche competenze economico giuridiche per applicare correttamente le previsioni normative.